Sez. L, Sentenza n. 2854 del 24/03/1987 (Rv. 451975 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PROPORZIONALITÀ ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO PRESTATO - ACCERTAMENTO - CRITERI - COMPARAZIONE COL TRATTAMENTO GODUTO DA ALTRI LAVORATORI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ DI CARICA RICHIESTA DA UN DIPENDENTE DI UNA CASSA DI RISPARMIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PROPORZIONALITÀ ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO PRESTATO - ACCERTAMENTO - CRITERI - COMPARAZIONE COL TRATTAMENTO GODUTO DA ALTRI LAVORATORI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ DI CARICA RICHIESTA DA UN DIPENDENTE DI UNA CASSA DI RISPARMIO.*
Nel rapporto di lavoro subordinato la proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato dal dipendente, garantita dall'art. 36 cost., deve essere intesa come oggettiva adeguatezza dell'una all'altra, secondo parametri generali di ordine socio-economico, e non già secondo criteri comparativi del trattamento in concreto attribuito al dipendente con quello goduto da altri lavoratori nell'ambito di un'impresa o di un settore di attività, non sussistendo un Obbligo costituzionale di parità delle retribuzioni. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva respinto la domanda di un dipendente di una cassa di risparmio diretta al riconoscimento dell'indennità di carica, emolumento non contemplato dal contratto collettivo aziendale, benché menzionato nel contratto collettivo corporativo di categoria). (V 1444/86, mass n 444838).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)