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Sez. U, Sentenza n. 309 del 16/01/1987 (Rv. 450064 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - GIUDIZIO DI COGNIZIONE ORDINARIA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450064-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - GIUDIZIO DI COGNIZIONE ORDINARIA - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla tutela nei confronti della condotta antisindacale del datore di lavoro la posizione delle associazioni sindacali ha natura di diritto soggettivo che può essere azionato direttamente in via ordinaria, senza che debba necessariamente instaurarsi la fase della cognizione sommaria prevista dall'art. 28 dello statuto dei lavoratori posta ad esclusivo vantaggio del Sindacato stesso. Ne consegue che la trattazione della controversia nelle forme ordinarie anziché con la procedura sommaria attiene soltanto al rito del giudizio e non comporta una questione di giurisdizione. (V 3250/82, mass n 421206).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)