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Sez. L, Sentenza n. 3250 del 27/05/1982 (Rv. 421206 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - AZIONE ORDINARIA INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO - LEGITTIMAZIONE DEL SINDACATO - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO CON IL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO IN UN RAPPORTO NON ASSOGGETTATO ALLA DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO ALLA RIASSUNZIONE - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL SINDACATO - SUSSISTENZA - NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE - SUPERFLUITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A GIUDIZIO INSTAURATO PRIMA DELLA LEGGE N. 847 DEL 1977.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421206-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - AZIONE ORDINARIA INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO - LEGITTIMAZIONE DEL SINDACATO - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO CON IL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO IN UN RAPPORTO NON ASSOGGETTATO ALLA DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO ALLA RIASSUNZIONE - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL SINDACATO - SUSSISTENZA - NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE - SUPERFLUITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A GIUDIZIO INSTAURATO PRIMA DELLA LEGGE N. 847 DEL 1977.*

Il giudizio per la repressione della condotta antisindacale può dal Sindacato essere instaurato sia con l'Azione ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 sia con Azione ordinaria innanzi al giudice del lavoro, eventualmente in litisconsorzio facoltativo con il lavoratore nel caso in cui un comportamento del datore di lavoro - come l'intimazione di un licenziamento per motivi antisindacali - sia offensivo e degli interessi (superindividuali) di cui è portatrice l'associazione sindacale e dell'interesse individuale del lavoratore. In detta ipotesi, ove sia accertata la nullità del licenziamento e trattisi di rapporto di lavoro cui non sia applicabile l'art. 18 dello statuto dei lavoratori, la condanna del datore di lavoro alla riassunzione del lavoratore, mentre realizza, a favore del Sindacato, l'ordine di cessazione del comportamento antisindacale e di rimozione dei relativi effetti, è invece superflua (oltre che non consentita per l'inapplicabilità dello stesso art. 18) ove pronunciata anche a favore del lavoratore, giacché il rapporto, pur quiescente a seguito del licenziamento, è valido ed efficace a seguito della dichiarazione di nullità di questo. (principi affermati in relazione a giudizio instaurato prima dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 1977 n. 847). (V 515/82, mass n 418221; (V 2856/79, mass nn 399177 e 399176; (V 1366/76, mass n 380067; (V 2691/75, mass n 376666).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 08/11/1977 num. 847 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)