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Sez. U, Sentenza n. 13289 del 21/06/2005 (Rv. 581890 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Pensione di vecchiaia - Requisito della continuità nell'esercizio della prestazione - Potere di verifica e revisione da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Mancato esercizio di esso nel corso dell'esercizio dell'attività professionale - Conseguenze - Impossibilità di contestare la mancanza del requisito della continuità per i periodi anteriori al quinquennio precedente la proposizione della domanda - Condizione - Avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 17 e 23 della legge n. 576 del 1980.
Stato
decisa il 2005-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581890-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In relazione alla domanda di pensione di vecchiaia presentata da avvocato iscritto all'albo, la sussistenza del requisito della continuità nell'esercizio della professione non può essere contestata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi anteriori al quinquennio precedente la suddetta domanda, quando non sia stata esercitata la facoltà di revisione prevista dall'art. 3 della legge n. 319 del 1975, come modificato dall'art. 22 della legge n. 576 del 1980, e l'interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 17 e 23 della detta legge n. 576 del 1980.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 13/04/1933 num. 406, Legge 8/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 289 art. 1, Legge 22/07/1975 num. 319 art. 3, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 3 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)