Sez. 3, Sentenza n. 4677 del 08/05/1998 (Rv. 515259 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Cosiddetto danno estetico - Componente del danno biologico - Configurabilità - Conseguenze - Limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
La lesione dell'integrità fisionomica dell'individuo (il cosiddetto danno estetico) è di norma una componente del danno biologico, nel quale la prima è ricompresa. Ciò tuttavia non vuol dire che il giudice del merito possa liquidare la compromissione dell'integrità psicofisica senza tenere conto del danno estetico, ma comporta che della menomazione estetica si tenga adeguato conto nella liquidazione del danno biologico, attraverso una idonea personalizzazione del parametro monetario di base adottato per il risarcimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)