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Sez. L, Sentenza n. 11494 del 21/06/2004 (Rv. 573779 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Sopravveniente nel corso del giudizio di impugnazione - Pronuncia sulle spese - Necessità.
Stato
decisa il 2004-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573779-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)