Sez. 1, Sentenza n. 8718 del 05/05/1988 Ud. (dep. 06/08/1988) Rv. 179034 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZI IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - PROVA - MERA COMUNICAZIONE DELL'IMPEDIMENTO - INSUFFICIENZA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZI IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - PROVA - MERA COMUNICAZIONE DELL'IMPEDIMENTO - INSUFFICIENZA.*
L'Onere, gravante sull'imputato, di provare il legittimo impedimento a comparire al dibattimento, non può dirsi assolto con la semplice comunicazione di un generico malore sopraggiunto nell'imminenza del processo, in quanto essa non mette il giudice in condizione di compiere le opportune e tempestive verifiche, si che neanche il successivo deposito in cancelleria di certificato medico attestante la precisa natura della malattia è idoneo ad invalidare la già (legittimamente) intervenuta dichiarazione di contumacia. (Conf mass n 169665; (Conf mass n 153337).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)