Sez. 3, Sentenza n. 4133 del 12/01/1982 Ud. (dep. 22/04/1982) Rv. 153337 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - ORDINANZA DICHIARATIVA DI CONTUMACIA - PRESUPPOSTO - MANCANZA DI PROVA DELL'IMPEDIMENTO - MERA COMUNICAZIONE DELL'IMPEDIMENTO DA PARTE DEL DIFENSORE - INSUFFICIENZA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - ORDINANZA DICHIARATIVA DI CONTUMACIA - PRESUPPOSTO - MANCANZA DI PROVA DELL'IMPEDIMENTO - MERA COMUNICAZIONE DELL'IMPEDIMENTO DA PARTE DEL DIFENSORE - INSUFFICIENZA.*
L'art. 498, primo comma, cod. proc. pen. pone come presupposto della pronunzia dell'ordinanza dichiarativa di contumacia la Mancanza di prova circa l'impossibilità di comparire dell'imputato assente per legittimo impedimento. Tale prova non può consistere nella mera comunicazione, da parte del difensore, dello impedimento del suo assistito, del quale egli sia venuto a conoscenza per informazione ricevutane dal medesimo, né tale comunicazione determina l'Obbligo per il giudice procedente di verificare la fondatezza, altrimenti verrebbe a gravare sull'ufficio giudiziario e non sull'imputato il dovere di costituire la prova dell'impedimento. (V mass n 106083; (V mass n 142727; (V mass n 147150).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)