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Sez. 3, Sentenza n. 5633 del 04/03/1985 Ud. (dep. 07/06/1985) Rv. 169665 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - MANCANZA DI PROVA DELL'IMPEDIMENTO - MERA COMUNICAZIONE DELL'IMPEDIMENTO DA PARTE DEL DIFENSORE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169665-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - MANCANZA DI PROVA DELL'IMPEDIMENTO - MERA COMUNICAZIONE DELL'IMPEDIMENTO DA PARTE DEL DIFENSORE - INSUFFICIENZA.*

In tema di giudizio in contumacia, la prova del legittimo impedimento dell'imputato a comparire in giudizio non può consistere nella mera comunicazione, da parte del difensore, dell'impedimento del suo assistito, del quale egli sia venuto a conoscenza per informazione ricevuta dal medesimo, né tale comunicazione determina l'Obbligo, per il giudice procedente, di verificarne la fondatezza, perché, altrimenti, verrebbe a gravare sull'ufficio, e non sull'imputato, il dovere di fornire la prova dell'impedimento. (V mass n 106083; (V mass n 142727; (V mass n 147150; (Conf mass n 153337).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)