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Sez. 1, Sentenza n. 13874 del 09/11/2001 (Rv. 550123 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Espulsione dello straniero - Comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550123-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

La necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si estende alla procedura di espulsione dello straniero, stante la specialità di quest'ultima, in relazione sia ai motivi di ordine di pubblico e di sicurezza dello Stato ad essa sottesi sia ai caratteri di celerità e speditezza che ne connotano l'"iter"; tali ragioni, ostative alla detta comunicazione, sono tanto più ricorrenti allorché il procedimento di espulsione derivi dalla mancata richiesta nel termine prescritto del permesso di soggiorno da parte dello straniero, configurandosi in tal caso il decreto di espulsione come un provvedimento obbligatorio e vincolato da parte del prefetto.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)