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Sez. 1, Sentenza n. 28858 del 29/12/2005 (Rv. 586798 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Espulsione dello straniero - Comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586798-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

La necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si estende alla procedura di espulsione dello straniero, stante la specialità di quest'ultima, in relazione sia ai motivi di ordine di pubblico e di sicurezza dello Stato ad essa sottesi sia ai caratteri di celerità e speditezza che ne connotano l'"iter".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)