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Sez. U, Sentenza n. 24761 del 25/11/2009 (Rv. 610174 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria di terreno non edificabile da parte di proprietario non coltivatore diretto - Art. 12 della legge n. 865 del 1971 - Indennità - Maggiorazione nella misura del cinquanta per cento - Tetto massimo - Possibilità per le parti di concordare una maggiorazione inferiore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610174-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

In materia di espropriazione per pubblica utilità, qualora sia convenuta la cessione volontaria di un terreno non edificabile da parte del proprietario non coltivatore diretto, e tale cessione sia soggetta - "ratione temporis" - alla disciplina dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la maggiorazione dell'indennità provvisoria spettante al proprietario nella misura "non superiore al cinquanta per cento" sta ad indicare il tetto massimo della maggiorazione stessa, onde deve ritenersi rimessa alla facoltà delle parti la possibilità di concordare una maggiorazione con percentuale inferiore.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)