Sez. 1, Sentenza n. 19635 del 07/10/2005 (Rv. 585760 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Triplicazione dell'indennità in favore del proprietario diretto coltivatore in caso di cessione volontaria del suolo - Spettanza anche in caso di offerta di indennità provvisoria inadeguata - Sussistenza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
La triplicazione dell'indennità di espropriazione in favore del proprietario diretto coltivatore, stabilita dall'art. 17, primo comma, della legge n. 865 del 1971 (nel testo modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977) per il caso di cessione volontaria, spetta all'espropriato tutte le volte che l'espropriante non abbia formulato un'offerta di indennità provvisoria seria, attendibile, effettivamente commisurata ai criteri legali e adeguata alla natura e al valore dell'immobile (sì da garantire, e non elidere, la facoltà di scelta dell'espropriando per la cessione volontaria o per la contestazione dell'indennità offerta), secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di espropriazione delle aree edificabili, i quali vanno applicati anche all'espropriazione delle aree inedificabili, perché identico è il tenore delle relative norme, che prevedono un prezzo maggiorato nella sola fattispecie di cessione volontaria e ne impongono il calcolo secondo un parametro rigidamente predeterminato ed automatico (il 40 per cento in più per le aree edificabili e la triplicazione per quelle agricole), che non lascia spazio alcuno né al potere discrezionale dell'espropriante, né alla contrattazione tra le parti (al contrario della maggiorazione spettante al proprietario non coltivatore diretto, per la quale l'art. 12, primo comma, della legge n. 865 del 1971 fissa soltanto un importo massimo entro il quale è rimessa all'autonomia delle parti la possibilità di raggiungere l'accordo), e perché le medesime considerazioni, che hanno indotto la giurisprudenza ad equiparare l'ipotesi di cessione volontaria a quella in cui la stessa non possa concludersi per fatto imputabile all'espropriante, valgono nella fattispecie in cui unico e unitario è il subprocedimento di determinazione e offerta dell'indennità provvisoria, identica la sua disciplina e identica, soprattutto, la consistenza della posizione dell'espropriando, di diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)