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Sez. 1, Sentenza n. 11782 del 21/05/2007 (Rv. 597760 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Cessione volontaria di beni agricoli - Triplicazione indennità al proprietario coltivatore - Mancata cessione - Valutazione dell'offerta - Perdita azienda agricola - Accertamento del giudice di merito - Criteri.
Stato
decisa il 2007-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597760-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

La triplicazione dell'indennità, dovuta al proprietario coltivatore diretto ai sensi dell'art. 17 legge n. 865 del 1971, per l'ipotesi di cessione volontaria del fondo, è comunque dovuta, in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di espropriazione delle aree edificabili, ove l'offerta provvisoria non abbia reso possibile, per la sua incongruità, la facoltà di scelta dell'espropriando per la cessione volontaria o per la contestazione dell'indennità offerta, secondo l'apprezzamento motivato del giudice di merito, che deve valutare la conformità dell'offerta non solo al parametro posto dall'art.16, ma anche a quello dell'incidenza dell'espropriazione parziale sull'esercizio dell'azienda agraria, posto dal precedente art. 15.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)