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Sez. 1, Sentenza n. 3503 del 24/03/1993 (Rv. 481529 - 01)

Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità | Lite civile o amministrativa con il Comune - Pendenza - Incompatibilità con la carica di consigliere Comunale - Insussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481529-01

Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 23 aprile 1981 n. 154 - secondo il quale l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, per effetto di lite civile o amministrativa con il Comune, non sussiste in relazione ai fatti connessi con l'esercizio del mandato - va inteso per quanto riguarda il fatto generatore della lite con riferimento non soltanto alle controversie che risultino strettamente correlate ai compiti istituzionali del consigliere, ma anche a quelle in cui detto amministratore non faccia valere interessi personali e privati, ma, ancorché non correttamente, interessi della collettività (nel caso di specie la Corte Suprema ha confermato la decisione della Corte di Appello che aveva escluso la incompatibilità per dei consiglieri comunali, chiamati in giudizio di rivalsa dal Comune, convenuto da un fornitore al quale in passato i consiglieri contestati, nella loro qualità di sindaco e di assessore, avevano commissionato forniture idriche, rilevando, appunto, che trattavasi di atto connesso all'esercizio del mandato e finalizzato all'esercizio di interessi della collettività). collettività).

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)