Sez. L, Sentenza n. 3320 del 05/07/1978 (Rv. 392748 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - MOTIVAZIONE - MERA TRASCRIZIONE DELLA FORMULA RISULTANTE DALL'ART 152 DISP ATT COD PROC CIV - INSUFFICIENZA - SPECIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DETERMINANTI IL COMPORTAMENTO PROCESSUALE DELL'ASSICURATO IN MALA FEDE O COLPA GRAVE - NECESSITA - INFONDATEZZA E TEMERARIETA DELLA PRETESA - REQUISITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - MOTIVAZIONE - MERA TRASCRIZIONE DELLA FORMULA RISULTANTE DALL'ART 152 DISP ATT COD PROC CIV - INSUFFICIENZA - SPECIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DETERMINANTI IL COMPORTAMENTO PROCESSUALE DELL'ASSICURATO IN MALA FEDE O COLPA GRAVE - NECESSITA - INFONDATEZZA E TEMERARIETA DELLA PRETESA - REQUISITI.*
Nelle controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria il giudice, per irrogare la condanna alle spese del lavoratore soccombente con esclusione dell'esonero ex art 152 disp att cod proc civ, non puo limitarsi a riportare la formula risultante da tale norma, senza enunciare gli elementi concreti in relazione ai quali la domanda dell'assicurato e non solo "infondata", ma anche "temeraria". In ispecie nel giudizio di appello il giudice, per assolvere in proposito all'Obbligo della motivazione, deve specificare in base a quali elementi il comportamento processuale dell'assicurato, il quale abbia insistito nella sua infondata pretesa anche nel giudizio d'appello, sia improntato a mala fede o, quanto meno, a colpa grave, tenendo presente che, se e soprattutto l'infondatezza della pretesa che deve essere "manifesta" e cioe tale che cosi si rilevi senza la necessita di specifiche indagini o comunque senza una nuova valutazione critica dei loro risultati, la temerarieta indica un comportamento quanto meno particolarmente imprudente ed avventato, per accertare il quale e in ogni caso necessario valutare lo stato soggettivo di colui che ha agito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)