diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3119 del 10/05/1986 (Rv. 446126 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESCLUSIONE DELL'ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446126-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESCLUSIONE DELL'ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

L'applicazione della norma dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ. (sub art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533), sull'esclusione dell'esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese processuali nei giudizi in materia previdenziale ove la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria, richiede la contemporanea sussistenza di entrambi i suddetti requisiti della manifesta infondatezza e della temerarietà, identificandosi quest'ultima in un comportamento dell'attore ispirato a mala fede o a colpa grave (art. 96, primo comma, cod. proc. civ.), vale a dire in un comportamento quanto meno imprudente e avventato, per ritenere il quale è in ogni caso necessario esaminare lo stato soggettivo dell'attore medesimo. (V 4590/82, mass n 422553; (V 3320/78, mass n 392748).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)