Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 28/03/2008 (Rv. 602511 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Procedimento di correzione degli errori materiali, previsto dall'art. 287 cod. proc. civ. - Pronuncia sulle spese - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall'art. 91 cod. proc. civ. che pongono riferimento, per una pronuncia di condanna sulle spese, ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio l'ordinanza del tribunale che nel respingere la richiesta di correzione di una propria precedente ordinanza - rigetto di domanda di sequestro giudiziario - aveva condannato l'istante al pagamento delle spese del procedimento di correzione da lui promosso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 670
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)