Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002 (Rv. 555429 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Sentenza della Corte di cassazione - Procedimento di correzione di errori materiali - Pronuncia sulle spese processuali - Ammissibilità - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 - bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)