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Sez. L, Sentenza n. 5649 del 17/09/1986 (Rv. 448134 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PARTI INTEGRANTI DELLA RETRIBUZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - RIMBORSO SPESE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVE AL C.D. CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE PASTO.*
Stato
decisa il 1986-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448134-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PARTI INTEGRANTI DELLA RETRIBUZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - RIMBORSO SPESE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVE AL C.D. CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE PASTO.*

Costituisce parte integrante della retribuzione qualunque prestazione, in danaro od in natura, che il datore di lavoro sia tenuto per legge o per contratto a fornire continuativamente al prestatore d'opera in ragione del normale svolgimento del rapporto con questo instaurato; invece il rimborso spese presuppone l'esistenza di una spesa effettuata dal lavoratore nell'interesse del datore di lavoro, in dipendenza di un aggravio che, rispetto all'Onere consueto per il lavoratore, deriva da circostanze di fatto tali da differenziare dalla normale ipotesi le modalità di Esercizio, la dislocazione e l'organizzazione dell'impresa. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che avesse carattere retributivo il C.d. contributo supplementare pasto, integrativo dell'indennità di mensa, previsto dal contratto collettivo del 1970 per i dipendenti delle aziende di credito). (V 6726/81, mass n 417610; (V 999/80, mass n 404435).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)