diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6726 del 19/12/1981 (Rv. 417610 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E CORRESPONSIONE DI UN'INDENNITÀ SOSTITUTIVA - PARTI INTEGRANTI DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO AZIENDALE 26 OTTOBRE 1948 PER I DIPENDENTI DELLA FIAT VEICOLI INDUSTRIALI.*
Stato
decisa il 1981-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417610-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E CORRESPONSIONE DI UN'INDENNITÀ SOSTITUTIVA - PARTI INTEGRANTI DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO AZIENDALE 26 OTTOBRE 1948 PER I DIPENDENTI DELLA FIAT VEICOLI INDUSTRIALI.*

Costituisce parte integrante della retribuzione qualunque prestazione, in denaro o in natura, che il datore di lavoro sia tenuto per legge o per contratto a fornire continuativamente al prestatore d'opera in ragione del normale svolgimento del rapporto con questo instaurato, ivi comprese tanto la somministrazione dei pasti, quanto la corresponsione di un'indennità corrispondente. (principio affermato in relazione all'accordo aziendale 26 ottobre 1948 per i dipendenti della Fiat veicoli industriali, configurante, a carico di detta società, un'obbligazione avente ad oggetto la somministrazione della mensa o alternativamente - ma soltanto nei confronti dei lavoratori che alla mensa abbiano rinunciato per almeno sei mesi o che siano assenti per malattia o infortunio - la corresponsione di un'indennità sostitutiva). (V 999/80, mass n 404435).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)