Sez. 1, Sentenza n. 456 del 19/01/1984 (Rv. 432690 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - NATURA DI ORGANI SPECIALI DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA - CONSEGUENZE ED EFFETTI.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - NATURA DI ORGANI SPECIALI DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA - CONSEGUENZE ED EFFETTI.*
I tribunali regionali delle acque pubbliche hanno natura di organi speciali della giurisdizione ordinaria, con la conseguenza che la Determinazione dei limiti di cognizione tra essi e gli altri organi dell'autorità giudiziaria ordinaria involge una questione di Competenza. (Conf 2498/82, mass n 420371; (Conf 4102/79, mass n 400606; (Conf 3815/74, mass n 372346; (Conf 303/73, mass n 362191).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)