Sez. U, Sentenza n. 2498 del 23/04/1982 (Rv. 420371 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - QUESTIONE RELATIVA ALLA DEVOLUZIONE DI UNA CONTROVERSIA AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI COMPETENZA - CONVERSIONE IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - QUESTIONE RELATIVA ALLA DEVOLUZIONE DI UNA CONTROVERSIA AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI COMPETENZA - CONVERSIONE IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Poiché i tribunali regionali delle acque pubbliche sono organi specializzati della magistratura ordinaria, la questione attinente alla devoluzione della controversia a tali tribunali, ovvero ad altri organi della stessa magistratura ordinaria, integrando un problema di Competenza, non può essere dedotta con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il quale, peraltro, non è suscettibile di conversione in ricorso per regolamento di Competenza, in difetto del necessario presupposto di una sentenza sulla Competenza. (Conf 4102/79, mass n 400606; (Conf 3815/74, mass n 372346).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)