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Sez. 5, Sentenza n. 8768 del 23/01/2018 Cc. (dep. 22/02/2018) Rv. 272311 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Comunicazione delle variazioni patrimoniali per una durata di dieci anni ex art. 80 del D.Lgs. n. 159 del 2011 - Decorrenza - Dal momento in cui la misura è diventata definitiva - Sussistenza - Dal momento della sottoposizione alla misura - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272311-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

L'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali di valore non inferiore a euro 10.329, 14, per una durata di dieci anni, che incombe, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sulle persone sottoposte a misura di prevenzione, decorre dal momento in cui la misura è diventata definitiva, come testualmente fissato dal comma secondo della stessa disposizione, e non da quello in cui la stessa è posta in esecuzione, che può essere anche diverso e successivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 80 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)