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Sez. 6, Sentenza n. 24874 del 30/10/2014 Ud. (dep. 12/06/2015) Rv. 264162 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali ex art. 31 legge n. 646 del 1982 - Natura - Individuazione.
Stato
decisa il 2014-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264162-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

Il delitto previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è un reato proprio (potendo essere commesso soltanto da chi nel decennio precedente i fatti modificativi della propria consistenza patrimoniale sia stato condannato per reati di mafia ovvero sia stato sottoposto a misura di prevenzione personale), di pura omissione, ed ha natura di reato di pericolo presunto (essendo l'evento integrato dalla mancata comunicazione del fatto patrimoniale modificativo, eccedente il valore "soglia" indicato dall'art. 30, nei termini previsti dalla stessa norma).

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)