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Sez. 6, Sentenza n. 5117 del 19/12/2000 Ud. (dep. 06/02/2001) Rv. 217862 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Notai - Violazione delle norme sui diritti di protesto - Errore sulla legge extrapenale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217862-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

La violazione, da parte del notaio, degli obblighi imposti dagli artt. 7 e 8 della Legge n. 349 del 1973, disciplinanti i diritti spettanti per ogni titolo protestato, e l'indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per ogni atto compiuto fuori dalla sede, è rilevante ai fini della configurabilità del reato di abuso di ufficio, atteso lo specifico contenuto prescrittivo delle norme in parola, poste a tutela degli interessi dei soggetti debitori. (Nella fattispecie, relativa a notaio che si era auto-liquidato ulteriori compensi rispetto a quelli previsti, la Corte rigettava l'eccezione difensiva circa la sussistenza dell'errore, dovuto a prassi generalizzata, su una legge diversa da quella penale, e affermava che l'art. 323 cod. pen., obbligando il pubblico ufficiale al rispetto di leggi e regolamenti nell'esercizio delle sue funzioni, recepisce nella struttura del reato ogni disciplina dei doveri del pubblico ufficiale medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Legge 12/06/1973 num. 349 art. 7 CORTE COST., Legge 12/06/1973 num. 349 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)