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Sez. 6, Sentenza n. 40145 del 08/10/2002 Ud. (dep. 27/11/2002) Rv. 222985 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Abuso d'ufficio - Presupposti - Violazione di norma legislativa o di regolamento - Necessità - Fattispecie relativa a diniego, da parte dei componenti di una giunta comunale, di rifusione delle spese sostenute dal Sindaco per la difesa in un procedimento penale relativo a fatti, poi ritenuti insussistenti, correlati all'esercizio di pubbliche funzioni.
Stato
decisa il 2002-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222985-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE

In tema di indennizzabilità degli oneri di difesa sostenuti da dipendenti pubblici sottoposti a procedimento penale, conclusosi con sentenza di assoluzione, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, l'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 non trova applicazione nei confronti del sindaco di un Comune, il quale non riveste la qualità di dipendente, bensì di amministratore in situazione di immedesimazione organica con l'ente. Va pertanto esclusa la sussistenza del delitto previsto dall'art. 323 c.p. - disposizione da integrare necessariamente con il riferimento ad altra norma legislativa (o di regolamento in senso stretto), la cui violazione è presupposto necessario per la verifica dell'abuso - in caso di diniego, da parte dei componenti di una giunta comunale, di rifondere al Sindaco cessato dalla carica le spese sostenute per la difesa in un procedimento penale, definito con esito liberatorio, riguardante fatti commessi nell'esercizio delle pubbliche funzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., DPR 13/05/1987 num. 268 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)