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Sez. L, Sentenza n. 6822 del 19/11/1986 (Rv. 448931 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 17 DICEMBRE 1979 PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA COTONIERA.*
Stato
decisa il 1986-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448931-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 17 DICEMBRE 1979 PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA COTONIERA.*

In Sede di legittimità, l'interpretazione della disposizione di un contratto collettivo (di diritto comune), compiuta dal giudice del merito, non può essere censurata mediante la semplice contrapposizione di un diverso risultato interpretativo, occorrendo invece la specifica indicazione dei vizi che, secondo la parte ricorrente, inficiano, sia sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale che sul piano della motivazione, il procedimento logico-giuridico seguito dallo stesso giudice. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che la preventiva autorizzazione delle organizzazioni sindacali, prevista, dall'art. 17 del C.C.n.L. 17 dicembre 1979 per i lavoratori dell'industria cotoniera, ai fini dell'adozione di sanzioni disciplinari a carico dei sindacalisti interni per mancanze connesse all'attività sindacale, era necessaria anche quando tale attività fosse stata svolta in violazione delle norme regolanti l'Esercizio della medesima). (V 846/84, mass n 433060; (V 2381/83, mass n 427235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 17/12/1979 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)