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Sez. L, Sentenza n. 8420 del 17/11/1987 (Rv. 455973 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA TRANSITORIA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 298 DEL 1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - INCLUSIONE - ATTRIBUZIONE DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA DOVUTA PER MANCATO TOTALE REINSERIMENTO DEGLI SCATTI DI CONTINGENZA - PRESUPPOSTO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO IN DATA COMPRESA TRA L'1 GENNAIO 1986 E L'1 GENNAIO 1983 - FATTISPECIE RELATIVA A CESSAZIONE DEL RAPPORTO AVVENUTO ANTERIORMENTE ALL'1 GENNAIO 1983.*
Stato
decisa il 1987-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455973-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA TRANSITORIA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 298 DEL 1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - INCLUSIONE - ATTRIBUZIONE DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA DOVUTA PER MANCATO TOTALE REINSERIMENTO DEGLI SCATTI DI CONTINGENZA - PRESUPPOSTO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO IN DATA COMPRESA TRA L'1 GENNAIO 1986 E L'1 GENNAIO 1983 - FATTISPECIE RELATIVA A CESSAZIONE DEL RAPPORTO AVVENUTO ANTERIORMENTE ALL'1 GENNAIO 1983.*

La disciplina transitoria del trattamento di fine rapporto - quale prevista dai primi tre commi dell'art. 5 della legge n. 298 del 1982, che contemplano rispettivamente il computo dell'indennità di anzianità maturata prima dell'entrata in vigore della legge stessa, il graduale reinserimento dall'1 gennaio 1983 all'1 gennaio 1986 nella retribuzione annua utile ai fini del T.F.R. degli scatti di contingenza congelati dalla legge n. 96 del 1977, l'Obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore una somma aggiuntiva in caso di mancato totale reinserimento degli scatti suddetti per essere il rapporto cessato anteriormente all'anno 1986 - trova in generale applicazione anche nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato, ma in particolare la suddetta attribuzione aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 5 cit. Presuppone che il rapporto di lavoro sia cessato nel periodo cui si riferisce il graduale recupero degli scatti congelati, con la conseguenza che essa non spetta in caso di cessazione del rapporto anteriormente all'1 gennaio 1983. (nella specie il giudice del merito aveva riconosciuto il diritto del lavoratore, assunto a tempo determinato e cessato dal servizio anteriormente all'1 gennaio 1983, a percepire la suddetta somma aggiuntiva, proporzionalmente alla durata del rapporto; la S.C. ha cassato tale pronuncia enunciando il suddetto principio di diritto). (V 4057/87, mass n 452840).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)