Sez. 6, Sentenza n. 29864 del 14/01/2004 Cc. (dep. 08/07/2004) Rv. 229444 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELLE PARTI | Richiesta di archiviazione - Opposizione - Persona offesa - Mancata audizione - Nullità - Sussistenza - Condizione: solo se la parte comparsa ha chiesto di essere sentita e l'audizione è stata negata.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELLE PARTI
Nell'udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen., la partecipazione dei difensori e degli altri destinatari degli avvisi è soltanto facoltativa. Ne consegue che, per integrare l'ipotesi di nullità di cui all'art. 127 comma terzo cod. proc. pen., è necessario che la parte, comparsa all'udienza camerale, chieda di essere ascoltata e che la detta audizione sia stata negata dal giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)