Sez. 3 - , Sentenza n. 19330 del 03/08/2017 (Rv. 645489 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO | Revocatoria di costituzione di fondo patrimoniale - Stipula da parte di entrambi i coniugi - Coniuge non debitore e non proprietario dei beni - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO
In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorchè non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)