Sez. 6, Sentenza n. 4091 del 28/02/1983 Ud. (dep. 02/05/1983) Rv. 158838 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - ASSENZA DI UNA SPECIFICA RICHIESTA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - ASSENZA DI UNA SPECIFICA RICHIESTA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il giudice non è tenuto a motivare la mancata applicazione dell'art. 152 cod. proc. pen. e quindi l'omesso proscioglimento nel merito, quando non vi è una specifica richiesta in proposito e vi sono invece gli estremi per la applicabilità della amnistia non risultando dagli Atti prove evidenti della innocenza dell'imputato. (Conf mass n 151710; (Conf mass n 151709 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)