Sez. 1, Sentenza n. 4867 del 06/08/1988 (Rv. 459685 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - VERBALI DI CONTRAVVENZIONE - DICHIARAZIONE DEI TRASGRESSORI - VALORE PROBATORIO.*
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - VERBALI DI CONTRAVVENZIONE - DICHIARAZIONE DEI TRASGRESSORI - VALORE PROBATORIO.*
In tema di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, i verbali di contravvenzione hanno la stessa efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 cod. civ. per gli Atti pubblici in generale e pertanto, per quanto concerne le dichiarazioni dei trasgressori in essi contenute, fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle medesime dai rispettivi autori; tali dichiarazioni, ove sfavorevoli a questi ultimi, sono bensì liberamente apprezzabili dal giudice dell'opposizione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, ma, dato il loro particolare valore, non possono tuttavia essere ignorate dallo stesso giudice, che deve adeguatamente motivarne la mancata utilizzazione. (principio affermato in tema di violazione dell'art. 58, ottavo comma, cod. strad. E dell'art. 32 della legge n. 190 del 1969). (V 3222/87, mass n 452290).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Strada art. 58, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 58, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 32 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)