diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 303 del 16/01/1996 (Rv. 495430 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE | Risarcimento danni da inadempimento contrattuale - Domanda di condanna generica - Accoglibilità - Clausola penale limitativa del risarcimento - Questione relativa - Trattazione nella fase di liquidazione del danno - Ricorso per cassazione per violazione dell'art. 1382 cod. civ. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495430-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE

La domanda di condanna generica al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è accoglibile anche in presenza di una clausola penale limitativa del risarcimento, che può essere utilmente fatta valere dal convenuto nella fase dedicata alla liquidazione del danno. Ne consegue l'inammissibilità per difetto di interesse, del ricorso per cassazione con il quale si censuri, per violazione dell'art. 1382 cod.civ., la decisione di merito che, senza tener conto della clausola anzidetta, abbia accolto la domanda risarcitoria proposta in forma generica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)