Sez. 2, Sentenza n. 5833 del 12/11/1979 (Rv. 402493 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - ESAME DELLE QUESTIONI RELATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE PREVENTIVA DEL RISARCIMENTO ED ALL'AMMONTARE DEL MEDESIMO - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - ESAME DELLE QUESTIONI RELATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE PREVENTIVA DEL RISARCIMENTO ED ALL'AMMONTARE DEL MEDESIMO - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
Il giudice, che, pronunciando la risoluzione del contratto per inadempimento, rimetta ad un separato giudizio la Determinazione del danno, non e tenuto a prendere in esame le questioni relative alla regolamentazione preventiva del risarcimento (clausola penale) e all'ammontare del medesimo, potendo queste essere trattate soltanto nel successivo giudizio di liquidazione. (V 1556/77, mass n 385266; (V 2843/75, mass n 376872; (V 712/74, mass n 368552; (V 1158/73, mass n 363673).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)