Sez. L - , Sentenza n. 2498 del 01/02/2018 (Rv. 647372 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Prestazioni previdenziali - Erronee informazioni fornite dall'ente previdenziale all'assicurato circa la posizione contributiva - Responsabilità contrattuale dell'ente - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
La responsabilità contrattuale dell'ente previdenziale per erronee informazioni fornite all'assicurato può configurarsi soltanto ove queste siano rese od omesse su specifica domanda dell'interessato, lo inducano in un errore scusabile e si riferiscano a dati di fatto concernenti la posizione assicurativa dell'interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)