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Sez. L - , Sentenza n. 23114 del 17/09/2019 (Rv. 655057 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Prestazioni previdenziali - Erronee informazioni rese dall'ente previdenziale all'assicurato circa la posizione contributiva - Responsabilità contrattuale dell'ente - Diminuzione del risarcimento ex art. 1227, comma 1, c.c. - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655057-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

L'INPS risponde delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese all'assicurato, a seguito di specifica domanda di quest'ultimo, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., potendo tuttavia il giudice limitare il risarcimento dovuto nell'ipotesi in cui l'assicurato medesimo - non essendosi attivato per interrompere il processo produttivo dell'evento dannoso, così rassegnando le proprie dimissioni malgrado l'evidente erroneità, riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, dei dati contributivi a lui comunicati - abbia concorso al verificarsi del predetto evento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'omesso controllo, ad opera dell'interessato, dei dati forniti dall'INPS non potesse ritenersi di per sé solo causa del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ed escludere la responsabilità dell'Istituto, in quanto la sussistenza di un obbligo di informazione dell'ente pubblico ed il legittimo affidamento dell'assicurato in ordine all'esattezza dei dati comunicatigli dalla pubblica amministrazione determinano l'applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni ex art. 41, comma 1, c.p.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54, Cod. Pen. art. 41 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)