Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1660 del 03/02/2012 (Rv. 621088 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Erronee informazioni fornite dall'ente previdenziale all'assicurato circa la posizione contributiva - Responsabilità contrattuale dell'ente - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
La responsabilità contrattuale dell'ente previdenziale per erronee informazioni fornite all'assicurato può configurarsi soltanto ove queste: a) siano rese su specifica domanda dell'interessato, e non su informale richiesta di parere; b) inducano l'interessato in errore scusabile; c) si riferiscano a dati di fatto concernenti la posizione assicurativa dell'interessato, che sono gli unici che l'ente sia tenuto a comunicare, attraverso i propri funzionari, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)