Sez. 1, Sentenza n. 30 del 07/01/1999 (Rv. 522007 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Natura di giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria della P.A., secondo le regole del giudizio civile pretorile - Conseguenze - Nullità del provvedimento opposto o del procedimento - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Domande nuove - Proponibilità - Esclusione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa si configura come atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria della P.A. secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al pretore. Ne consegue che il giudice (al di là delle ipotesi di inesistenza) non ha il potere di rilevare di ufficio le eventuali ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento ad esso sotteso, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione "incidenter tantum" dell'atto, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda entro i limiti di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., non può introdurre in corso di causa domande nuove a meno che, su di esse, non vi sia accettazione del contraddittorio da parte dell'amministrazione (Nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha escluso che l'eventuale esimente dello stato di necessità addotta dall'opponente solo in corso di giudizio, e non anche con l'atto introduttivo del medesimo, potesse trovare ingresso in mancanza di accettazione del contraddittorio da parte della P.A., ed ha altresì escluso che, della stessa esimente, il giudicante potesse tener conto "ex officio").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)