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Sez. L, Sentenza n. 1198 del 19/02/1990 (Rv. 465391 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - MANCATA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 924 DEL 1971 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONE EX SENT. N. 123 DEL 1988 DELLA CORTE COST. - EFFETTI - TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO DEL CORRISPETTIVO DEI BENEFICI DOVUTO DAGLI ENTI DATORI DI LAVORO AGLI ENTI PREVIDENZIALI - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 30 BIS DEL D.L. N. 55 DEL 1983 - OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465391-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - MANCATA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 924 DEL 1971 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONE EX SENT. N. 123 DEL 1988 DELLA CORTE COST. - EFFETTI - TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO DEL CORRISPETTIVO DEI BENEFICI DOVUTO DAGLI ENTI DATORI DI LAVORO AGLI ENTI PREVIDENZIALI - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 30 BIS DEL D.L. N. 55 DEL 1983 - OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

In tema di benefici combattentistici, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 per la mancata indicazione dei mezzi di copertura finanziaria, cui ha supplito la norma dell'art. 30 bis del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (riconosciuta costituzionalmente legittima, in riferimento al quarto comma dell'art. 81 cost., dalla sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 1988), ha comportato la temporanea sospensione delle operazioni di recupero del corrispettivo dei benefici dovuto, ai sensi del terzo comma del citato art. 6, dagli enti datori di lavoro agli enti previdenziali erogatori dei benefici medesimi, essendosi la sentenza costituzionale del 1981 astenuta dal dichiarare incostituzionale tutto il sistema dello stesso art. 6. Pertanto, poiché la sospensione anzidetta, con la temporanea inesigibilità dei crediti degli enti previdenziali verso gli enti datori di lavoro, è venuta meno con l'entrata in vigore dell'art. 30 bis del d.l. n. 55 del 1983, aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1983 n. 131, dalla data di entrata in vigore di tale legge decorre il termine di tre mesi stabilito dall'art. 4 del d.m. 25 agosto 1972 per l'Esercizio da parte degli enti datori di lavoro dell'opzione di corrispondere in Forma rateizzata quanto dovuto agli enti previdenziali. (V 4540/89, mass n 464016; (V 9271/87, mass n 456454).*

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST., DM 25/08/1972, Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30 bis, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)