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Sez. L, Sentenza n. 4540 del 28/10/1989 (Rv. 464016 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - COPERTURA FINANZIARIA - LEGGE N. 131 DEL 1983 - PORTATE - INTERESSI CORRISPETTIVI EX D.M. 25 AGOSTO 1972 SULLE SOMME EROGATE DALL'INPS A TITOLO DI ANTICIPAZIONE - DEBITO DELL'ENTE DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DI DETTO ISTITUTO - SUSSISTENZA - LIMITI - SENTENZA N. 92 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1989-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464016-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - COPERTURA FINANZIARIA - LEGGE N. 131 DEL 1983 - PORTATE - INTERESSI CORRISPETTIVI EX D.M. 25 AGOSTO 1972 SULLE SOMME EROGATE DALL'INPS A TITOLO DI ANTICIPAZIONE - DEBITO DELL'ENTE DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DI DETTO ISTITUTO - SUSSISTENZA - LIMITI - SENTENZA N. 92 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI.*

Con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 6 della legge n. 824 del 1971 in tema di benefici combattentistici, norma dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981 nella parte in cui era carente della copertura finanziaria, cui ha supplito il disposto dell'art. 30 della legge 26 aprile 1983 n. 131, che - senza avere efficacia retroattiva - ha indicato i mezzi con i quali gli enti datori di lavoro avrebbero dovuto far fronte all'Onere finanziario conseguente al riconoscimento dei benefici suddetti, gli interessi corrispettivi previsti dal d.m. 25 agosto 1972 sulle somme erogate dall'INPS a titolo di anticipazione non sono dovuti dall'ente datore di lavoro all'istituto nel periodo in cui il credito di quest'ultimo, avente ad oggetto il rimborso delle somme suddette, aveva perduto il requisito dell'esigibilità per effetto della citata pronuncia della Corte costituzionale. (V 9271/87, mass n 456454; (V 4411/87, mass n 453144).*

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1971 num. 821 art. 6, DM 25/08/1972, Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30 bis, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)