diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9522 del 20/04/2007 (Rv. 596384 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | "Causa petendi" e " petitum" - Variazioni puramente quantitative del "petitum" - Divieto di "mutatio libelli" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596384-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

Le variazioni puramente quantitative del "petitum", che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'espressione adottata in sede di precisazione delle conclusioni - "condannare i convenuti al pagamento della somma di £. 1.889.203.900 o di quella "veriore" ritenuta di giustizia" - contenesse una mera riduzione del "quantum" originariamente richiesto, trattandosi viceversa di domanda subordinata fondata su una "causa petendi" diversa da quella dedotta in atto di citazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)