Sez. 3, Sentenza n. 7546 del 23/05/2002 (Rv. 554665 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Limiti - Condizioni - Fattispecie in tema di maggior danno ex art. 1591 cod. civ..
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Deve ritenersi nuova la domanda introdotta nel corso del giudizio di primo grado diretta ad ottenere la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. al risarcimento dei maggiori danni, rispetto ai canoni dovuti, per la mancata restituzione dell'immobile alla scadenza del contratto. Non costituisce, invece, novità ma solo modifica della domanda originaria, ammessa ai sensi degli artt. 420 e 414 cod. proc. civ., l'ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta (canoni dovuti fino al momento dell'atto introduttivo del giudizio), consistente nella richiesta di pagamento degli ulteriori canoni maturati in corso di causa, in quanto i termini della contestazione rimangono inalterati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)