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Sez. 2, Sentenza n. 6638 del 22/05/2000 (Rv. 536768 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | "Causa petendi" e "petitum" - Variazioni puramente quantitative del "petitum" conseguenti alla rettifica di un errore materiale - Divieto di "mutatio libelli" - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536768-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

Le variazioni puramente quantitative del "petitum", che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, come nel caso di rettifiche conseguenti alla correzione di un errore materiale nel calcolo delle quantità indicate in un documento già prodotto "ab initio" dall'attore, nonché alla sopravvenienza del provvedimento determinativo del prezzo definitivo in luogo di quello al quale era stato fatto espresso riferimento come provvisorio nell'atto introduttivo del giudizio, non sono vietate, poiché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)