diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3210 del 15/04/1997 (Rv. 503679 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Assenze per malattia - Artt. 23 e 24 R.D. 1931 n. 148 - Applicabilità - Art. 2110 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503679-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE

Il rapporto di lavoro degli autoferrotranviari è disciplinato da una normativa speciale costituente un "corpus" compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile soltanto ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso "corpus". Ne consegue che, in relazione alle ipotesi di reiterate assenze per malattia (cosiddetta "eccessiva morbilità"), non può trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2110 cod. civ., avendo il R.D. n. 148 del 1931 inteso disciplinare tutte le forme di infermità che possono colpire il personale autoferrotranviario, in particolare disponendo, all'art. 23, il numero di giorni di assenza per malattia, nell'ambito di un anno, per i quali gli agenti godono di un sussidio, nonché prevedendo (all'art. 24) che, dopo il trattamento di malattia di cui al precedente art. 23, possa seguire un periodo di aspettativa per motivi di salute suscettibile di concludersi con l'accertamento di una malattia incompatibile con la prestazione di servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 23 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)