Sez. L, Sentenza n. 21012 del 28/10/2005 (Rv. 585020 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Aspettativa per malattia disposta d'ufficio - Ipotesi della prolungata infermità e del sopraggiunto impedimento all'esercizio delle mansioni - Configurabilità di altre ipotesi - Esclusione - Fattispecie.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
Il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri è disciplinato da una normativa speciale costituente un "corpus" compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile soltanto ove si riscontrino i essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso "corpus". ne consegue che, in relazione alle reiterate assenze per malattia del dipendente, le ipotesi in cui l'aspettativa può essere disposta anche d'ufficio dal datore di lavoro sono solo quelle previste dall'art. 24 della legge n. 148 del 1931 (l'ipotesi della "prolungata infermità" e l'ipotesi del sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza). (Nella specie la S.C., accogliendo il ricorso principale del dipendente, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di esenzione dal servizio del dipendente in una fattispecie non riconducibile né alla prolungata infermità, perchè comunicata in un momento in cui il dipendente aveva già ripreso servizio, né al sopravvenuto impedimento, in quanto al momento di comunicazione dell'aspettativa non era stato neppure prospettato un impedimento allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza).
Riferimenti normativi: Legge 08/01/1931 num. 148 art. 24 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)