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Sez. L, Sentenza n. 12734 del 29/05/2006 (Rv. 589799 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Reiterate assenze per malattia - Artt. 23 e 24 r.d. 1931 n. 148 - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589799-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE

Il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri è disciplinato da una normativa speciale costituente un "corpus" compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile soltanto ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso "corpus". Ne consegue che, rendendosi inapplicabile l'art. 2110 cod. civ., l'ipotesi delle reiterate assenze per malattia del dipendente è compiutamente regolata (artt.23 e 24 all. A al r.d. n.148 del 1931) con la previsione del sussidio per 180 giorni (esclusi i primi tre di malattia) in un anno e del trattamento di aspettativa retribuita per ragioni di salute, la quale, peraltro, se può essere domandata dall'interessato non è concedibile obbligatoriamente d'ufficio dall'azienda, la quale ha facoltà di concederla solo ove lo ritenga conveniente, prima di deliberare l'esonero definitivo, esercitando una discrezionalità connessa all'accertamento che l'agente sia affetto da malattia la cura della quale sia incompatibile con la prestazione di servizio e che lasci, tuttavia, fondatamente prevedere la guarigione per il tempo in cui l'aspettativa è richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 08/01/1931 num. 148 art. 23 CORTE COST., Legge 08/01/1931 num. 148 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)