Sez. 3, Sentenza n. 1161 del 27/04/1973 (Rv. 363682 - 01)
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - A SCOPO DI GARANZIA - VENDITA REALE - CONFIGURABILITA - VENDITA CONDIZIONATA - TRASFERIMENTO SUBORDINATO ALL'INADEMPIMENTO DEL CREDITO - DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO - INOSSERVANZA - NULLITA DEL NEGOZIO DISSIMULATO.*
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - A SCOPO DI GARANZIA - VENDITA REALE - CONFIGURABILITA - VENDITA CONDIZIONATA - TRASFERIMENTO SUBORDINATO ALL'INADEMPIMENTO DEL CREDITO - DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO - INOSSERVANZA - NULLITA DEL NEGOZIO DISSIMULATO.*
Mentre e vera e reale la vendita immobiliare col patto di riscatto stipulata a scopo di garanzia, si ha invece discordanza fra volonta dichiarata e volonta effettiva, che caratterizza il negozio simulato, se le parti pur avendo dichiarato di stipulare una compravendita siano in realta d'accordo nel senso che tra loro dovra soltanto sorgere una situazione giuridica corrispondente alla vendita sotto condizione sospensiva e piu precisamente nel senso che il compratore diverra proprietario dell'immobile soltanto se nel termine stabilito non otterra il soddisfacimento del suo credito. In tal caso il negozio dissimulato e nullo per il divieto del patto commissorio. (V 2153/71, mass n 352905).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2744, Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)