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Sez. 1, Sentenza n. 1810 del 19/06/1974 (Rv. 370006 - 01)

VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - A SCOPO DI GARANZIA - VALIDITA - CONDIZIONI - CONFIGURABILITA DEL PATTO COMMISSORIO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1974-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370006-01

VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - A SCOPO DI GARANZIA - VALIDITA - CONDIZIONI - CONFIGURABILITA DEL PATTO COMMISSORIO - PRESUPPOSTI.*

La vendita con patto di riscatto stipulata a scopo di garanzia e vera e reale e, come tale, valida, quando le parti stabiliscono che la proprieta passi immediatamente all'acquirente, salvo a ritornare al debitore-venditore, mediante l'Esercizio del diritto di riscatto, se questi, nel termine convenuto paghi il suo debito. Essa e invece simulata, e dissimula un patto commissorio colpito dalla nullita prevista dall'art 2744 cod civ, quando le parti, sotto le apparenze di una compravendita, abbiano inteso dar vita soltanto ad una situazione giuridica corrispondente alla vendita sotto condizione sospensiva, cioe ad una situazione nella quale il compratore-creditore diverra proprietario dell'immobile solo se, nel termine stabilito, l'altra parte non provveda al soddisfacimento del debito. (V 1161'73, mass n 363682; 2153'71, mass n 352905; (V 1712'69, mass n 340706).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)