Sez. 1, Sentenza n. 2153 del 08/07/1971 (Rv. 352905 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO - VENDITA FIDUCIARIA A SCOPO DI GARANZIA E VENDITA DISSIMULANTE UN MUTUO CON PATTO COMMISSORIO - DIFFERENZE.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO - VENDITA FIDUCIARIA A SCOPO DI GARANZIA E VENDITA DISSIMULANTE UN MUTUO CON PATTO COMMISSORIO - DIFFERENZE.*
La distinzione fra vendita fiduciaria a scopo di garanzia e vendita dissimulante un mutuo con patto commissorio di cui l'art 2744 cod civ commina la nullita, va individuata nel fatto che il primo contratto - con il quale viene garantita la restituzione di una somma mutuata dal compratore al venditore entro il termine previsto per far valere il patto di retrovendita - e vero e reale e produce l'immediato trapasso della proprieta della cosa al compratore, mentre nel secondo contratto le parti convengono che il trapasso della proprieta della cosa abbia a verificarsi nel momento in cui e inutilmente decorso il termine per la restituzione della somma mutuata, con cio ponendo in essere una vendita sotto condizione sospensiva. (Conf 1712'69, mass n 340706' 2416'67, mass n 329696).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2744, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1813
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)